contro la violenza sulle donne!
Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Belluno-DONNA”
(registrato il 7/5/2021)
TITOLO PRIMO ‑ DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: «Belluno-DONNA ODV»
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via del Piave 5 c/o Casa del Volontariato nel comune di Belluno.
Il trasferimento della sede legale è disposta dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione Belluno-DONNA, con ininterrotta attività dal 2003, è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con atto del 19.03.2003 registrato a Belluno il 18.04.2003 al n° 1060- serie 3.
Articolo 2: Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 3: Efficacia dello Statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza le associate all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Articolo 4: Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
Articolo 5: Finalità e attività
L’organizzazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo del disagio e delle problematiche sociali inerenti le donne e i minori.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle proprie associate, sono (art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017):
b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Le finalità dell’ organizzazione sono:
• Approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l’agire rispetto al fenomeno della violenza contro le donne. Il progetto si fonda sull’autodeterminazione e sulla relazione tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale od economica praticata nei confronti delle donne e dare visibilità alla loro forza.
• Offrire aiuto alle donne che subissero molestie, maltrattamenti e violenze, sia nella famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima.
• Promuovere interventi formativi, la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne e i minori.
• Fornire informazioni per l’attivazione di risorse sociali e l’inserimento lavorativo o la scelta del percorso formativo.
L’organizzazione per conseguire tali obiettivi svolge le seguenti attività:
• Effettuare ricerche, promuovere convegni, seminari, dibattiti e ogni iniziativa tesa a individuare, informare e prevenire, il fenomeno della violenza maschile contro le donne, e a fornire a riguardo una corretta informazione e interventi concreti di sostegno.
• Favorire l’accesso alla conoscenza e allo sviluppo delle normative e delle politiche che riguardano le donne e i minori anche attraverso programmi specifici.
• Gestire il Centro Antiviolenza dove vengono offerti ascolto telefonico, accoglienza, prima assistenza ed eventualmente consulenza legale e/o psicologica alle donne e ai minori allorquando subiscano violenza all’interno della famiglia o in altri casi in cui ciò si renda necessario.
• Gestire Case di Accoglienza – Case Rifugio a indirizzo segreto e/o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità dell’associazione- dove ospitare donne e minori in situazione di rischio. La gestione di tali strutture, anche in considerazione di analoghe esperienze italiane e straniere, verrà assunta da personale solo femminile, sia volontario che retribuito e che si riconosca nelle finalità dell’organizzazione, ferma restando la possibilità di avvalersi di consulenze di operatori secondo le necessità.
• In ottemperanza alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, valutare l’opportunità di intervento e costituzione di parte civile nei procedimenti per reati connessi al fenomeno della violenza maschile contro le donne ove la persona offesa non si opponga.
• Promuovere e realizzare attività di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro.
• Operare in sinergia nelle reti dei centri antiviolenza sia a livello regionale sia nazionale.
• Mantenere e implementare forme di rapporto con le istituzioni pubbliche, in particolare con le amministrazioni locali, regionali e nazionali (Regione, Provincia, Comuni, Stato, ULSS, Università, ecc.) per realizzare tali finalità sopra enunciate.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
TITOLO SECONDO ‑ ADERENTI
Articolo 6: Ammissione
L’organizzazione è composta da sole persone fisiche. Sono associate dell’organizzazione tutte le donne che ne condividono le finalità di cui all’art.4 e che, partecipando alle attività dell’organizzazione, si impegnano, alla loro realizzazione con la loro opera, con le loro conoscenze e competenze e con il versamento della quota associativa stabilita dall’Assemblea. Il numero delle associate è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Chi intende essere ammessa all’organizzazione dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di conoscere, condividere le finalità associative e di impegnarsi ad approvare e osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e ad attenersi alle sue deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi – L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, previa domanda dell’interessata e colloquio motivazionale, ed è ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate e immediatamente la richiedente acquisisce la qualifica di associata.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’ interessata.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associata (sia essa socia fondatrice o socia ordinaria) ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Articolo 7: Diritti e doveri delle associate
L’adesione all’organizzazione comporta per l’associata maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l’approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali e di essere elette negli stessi.
Tutte le associate all’organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
• essere informate sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’organizzazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’organizzazione;
• votare in Assemblea dopo tre mesi dall’iscrizione nel libro delle associate purché in regola con il pagamento della quota associativa;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
• denunziare i fatti censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
Le associate dell’organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento attuativo interno;
• impegnarsi per il raggiungimento degli scopi dell’associazione prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita;
• versare la quota associativa secondo l’importo e la data annualmente stabiliti dall’organo competente, partecipare alla formazione permanente e riunioni generali.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Articolo 8: Volontario e attività di volontariato
L’associata volontaria svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associata volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione, né ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
All’associata volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Non sono ammessi i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Articolo 9: Perdita della qualifica di associata
La qualità di associata si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all’organizzazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre i trenta giorni successivi.
Le associate che non avranno corrisposto la quota associativa entro la data stabilita e comunicata dal Consiglio Direttivo decadranno automaticamente dal loro ruolo.
L’associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessata.
1. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’organizzazione può esserne esclusa su delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall’assemblea delle associate.
2. La proposta di esclusione può essere presentata all’Assemblea, con richiesta motivata, anche da almeno un quarto delle associate.
3. La decisione dell’Assemblea è assunta con voto segreto e dopo aver ascoltato le controdeduzioni dell’interessata.
4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà delle associate. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle intervenute.
5. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento; questo deve contenere le motivazioni che hanno indotto l’organo competente a deliberare l’esclusione.
6. Nel caso che l’esclusa non ne condivida le ragioni, ella può adire il collegio Arbitrale di cui al presente Statuto.
7. In tal caso l’efficacia del provvedimento è sospeso fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Resta salva la possibilità di ricorrere avverso la decisione dell’Assemblea all’Autorità Giudiziaria, secondo le modalità fissate dall’articolo 24 del Codice Civile.
TITOLO TERZO ‑ ORGANI
Articolo 10: Organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
• L’ Assemblea;
• Il Consiglio Direttivo;
• La Presidente;
• Organo di controllo;
• Organo di revisione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 11: L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutte le associate dell’organizzazione iscritte nel libro delle associate e in regola con il versamento della quota sociale. Ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.
Le associate possono farsi rappresentare in assemblea solo da altre associate, conferendo delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascuna associata.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, su apposito libro, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutte le associate.
Articolo 12: Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
• nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio;
• fissa la quota associativa
• approva l’eventuale regolamento interno
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 13: Convocazione
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione della Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso o su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo delle associate.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della stessa, sia di prima sia di seconda convocazione, e spedita a tutte le associate all’indirizzo risultante dal libro delle associate e dovrà pervenire alle destinatarie almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail.
Al fine di favorire la partecipazione di tutte le associate, l’intervento delle stesse, all’Assemblea, potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (piattaforma telematica), così come l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associata che partecipa e vota. L’organizzazione adotterà un regolamento a tale fine.
Articolo 14: Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti. Ogni socia ha diritto a un voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 15: Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza della metà più una delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate.
Articolo 16: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di almeno 5 componenti, elette dall’Assemblea tra le associate, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 4 mandati. Le componenti del Consiglio Direttivo sono nominate dall’Assemblea assieme alle altre componenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno una Presidente, una Vicepresidente e una Segretaria. È poi possibile prevedere altre cariche a seconda delle necessità. Tutte le cariche sono gratuite. In caso di recesso o decesso di una componente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con la prima delle non elette.
1. Il Consiglio si riunisce con convocazione della Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri almeno 2 volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
3. Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vicepresidente, in assenza di entrambe dalla più anziana di età delle presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’organizzazione,
• compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le associate dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.
• attua le deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
• disciplina l’ammissione e l’esclusione delle associate;
• accoglie o rigetta le domande delle aspiranti associate;
• determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l’attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
• ratifica gli eventuali provvedimenti assunti dalla Presidente in caso di necessità e urgenza;
• delibera sulle modalità di corresponsione e calcolo dei rimborsi spese;
Il potere di rappresentanza attribuito alle consigliere è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 17: La Presidente
La Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei rapporti interni ed esterni e nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo, convocato in apposita adunanza, al suo interno tra le componenti, a maggioranza dei due terzi delle presenti. La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza delle presenti (voto favorevole della metà più uno delle associate) sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Alla Presidente compete lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e, in merito all’attività compiuta, la Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la presidente convoca l’Assemblea per la elezione della nuova Presidente e del Consiglio Direttivo.
La Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
La Presidente:
1. cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea delle associate.
2. solo in casi di necessità e di urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’organizzazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’organizzazione.
5. cura la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 18: Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
La componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 19: Organo di Revisione legale dei conti
È nominata nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da una revisora contabile iscritta al relativo registro.
TITOLO QUARTO ‑ PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 20: Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 21: I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dalle associate.
Articolo 22: Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 23: Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio viene pubblicato sul sito web dell’associazione.
Articolo 24: Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Articolo 25: Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Articolo 26: Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
TITOLO QUINTO ‑ RESPONSABILITÀ
Articolo 27: Responsabilità ed assicurazione delle associate volontarie
Le associate che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 28: Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Articolo 29: Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
TITOLO SESTO ‑ DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 31: Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali in formato cartaceo e/o digitale:
a) il libro delle associate, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro delle volontarie, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutte le associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Articolo 32: Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 33: Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.